Regime forfettario e lavoro dipendente, quando la coesistenza è possibile?

Quando regime forfettario e lavoro dipendente possono coesistere?

La congiuntura economica che stiamo attraversando non è certamente una delle migliori. Spesso, mi capita di confrontarmi con alcuni clienti che valutano l’opzione di aprire una partita IVA per iniziare un’attività extra ed accrescere le proprie entrate. La loro preoccupazione principale è sapere se regime forfettario e lavoro dipendente possono coesistere. 

Da professionista mi ritrova a risponder loro con un “sì, ma dipende”.  Nelle prossime righe ti mostrerò tutte le possibilità a disposizione di dipendenti pubblici e privati per integrare il proprio reddito.

Che cosa prevede la partiva IVA in regime forfettario?

Prima di comprendere quando una partita IVA possa coesistere con un rapporto di lavoro dipendente, partiamo dalle caratteristiche del regime forfettario. Si tratta di un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Il suo principale vantaggio è la semplicità di gestione, unita a una tassazione ridotta rispetto al regime ordinario.

I punti salienti della Partita IVA in regime forfettario sono i seguenti:

  • viene applicata un’imposta sostitutiva del 15%, che può scendere al 5% nei primi cinque anni se ricorrono i requisiti previsti per le nuove attività;
  • non addebita l’IVA in fattura;
  • beneficia di adempimenti contabili più leggeri. 

Nella pratica, il reddito imponibile non viene calcolato sottraendo le spese effettive ai compensi incassati, ma applicando al fatturato un coefficiente di redditività che varia in base all’attività svolta definita dal proprio codice ATECO.

Se decidi di aprire una partita IVA in regime forfettario devi però avere sempre a mente i limiti presenti: i ricavi non possono superare gli 85.000 euro annui. Nel caso in cui i tuoi ricavi superino tale soglia, ma non i 100.000 euro, potrai restare nel regime per l’anno in corso per poi uscirne a partire da quello successivo. Se invece i compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita dal forfettario è immediata.

Qual è il limite dei ricavi per i dipendenti?

Abbiamo appena osservato che la coesistenza tra regime forfettario e lavoro dipendente è possibile purché non si sfori il limite degli 85.000 euro annui ottenuti attraverso le attività autonome. Al tempo stesso c’è un limite anche ai ricavi provenienti dal lavoro dipendente: questi non possono superare quota 35.000 euro.

In questa cifra non rientrano solo i ricavi provenienti in senso stretto dal lavoro dipendente, ma anche tutta una serie di redditi assimilati. Sai quali sono? 

Quello più noto è la pensione, ma sono presenti altre voci come ad esempio:

  • i compensi percepiti dai soci di cooperative; 
  •  le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; 
  • i compensi per collaborazioni coordinate e continuative; 
  • le indennità e i compensi percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni; 
  • i compensi dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Il caso della cessazione del rapporto di lavoro

Il limite dei 35.000 euro non risulta rilevante qualora il tuo contratto di lavoro dipendente sia cessato. In sostanza, in questa fattispecie, puoi aprire la partita Iva in regime forfettario anche se i tuoi ricavi relativi all’anno fiscale precedente hanno superato la soglia dei 35.000 euro.

Attraverso questa “accortezza” il legislatore evita che il reddito percepito prima della cessazione del rapporto diventi un ostacolo all’avvio della nuova attività.

Che cos’è la causa ostativa della prevalenza verso il datore di lavoro?

Oltre ai limiti che ti ho indicato nei paragrafi precedenti esiste un’altra regola a cui prestare molta attenzione, ovvero la causa ostativa della prevalenza verso il datore di lavoro. Che cosa significa?

Quando un lavoratore dipendente decide di aprire una partita IVA in regime forfettario può tranquillamente fatturare delle attività al proprio datore di lavoro (quello del contratto da dipendente), a patto che venga rispettata la seguente condizione:

  • i ricavi annui provenienti dai servizi offerti al proprio datore di lavoro in regime forfettario non devono superare il 50% dei ricavi annui percepiti dall’attività autonoma totale.

La regola viene applicata anche qualora il contratto di lavoro dipendente sia cessato non prima dei due periodi d’imposta precedenti. Inoltre, la causa ostativa entra in vigore anche quando le fatture sono emesse nei confronti di soggetti terzi direttamente riconducibili al datore di lavoro.

L’introduzione di tale condizione evita che un rapporto di lavoro subordinato si trasformi solo formalmente in lavoro autonomo al fine di beneficiare del regime agevolato.

Il caso del praticantato obbligatorio

Esiste una deroga specifica alla regola della prevalenza. Il vincolo non si applica quando l’attività autonoma viene avviata dopo il periodo di praticantato obbligatorio richiesto per l’esercizio di una professione.

In questa particolare situazione, infatti, è naturale che il neoprofessionista continui a collaborare con lo studio o con la struttura presso cui ha svolto il tirocinio. Proprio per questo motivo la normativa consente una prosecuzione del rapporto senza far scattare automaticamente la causa ostativa.

Regime forfettario e lavoro dipendente: i vincoli contrattuali

Fin qui ci siamo soffermati sulle soglie dei ricavi e sulla causa ostativa della prevalenza verso il datore di lavoro. Tuttavia, la possibilità di convivenza tra regime forfettario e lavoro dipendente dipende anche dai vincoli contrattuali in essere. Quali sono quelli che potrebbero rendere la tua attività autonoma e quella di dipendente incompatibile?

  • Clausole di esclusiva: se nel tuo contratto di lavoro sono esplicitamente espresse non sarà possibile aprire una partita iva in regime forfettario.
  • Divieto di concorrenza: l’attività svolta con partita IVA non deve entrare in conflitto con quella del datore di lavoro. Il problema non si pone solo se operi nello stesso settore, ma anche quando offri prestazioni analoghe agli stessi clienti o sfrutti informazioni e contatti acquisiti nell’ambito del rapporto subordinato.

L’apertura della partita IVA in regime forfettario deve essere comunicata al datore di lavoro?

Non devi obbligatoriamente comunicare l’apertura della partita IVA in regime forfettario, a meno che non sia esplicitato nel contratto di lavoro. Tuttavia, è buona norma fare presente l’avvio dell’attività autonoma per evitare in futuro poco piacevoli contestazioni.

I dipendenti pubblici possono aprire la partita IVA?

Nel paragrafo precedente ti ho mostrato come la coesistenza tra regime forfettario e lavoro dipendente sia in linea di massima possibile, a meno che non sia vietata da specifiche condizioni contrattuali.

Nel caso dei dipendenti pubblici però le restrizioni sono più rigide rispetto ai colleghi del privato. Il motivo è che nel pubblico impiego opera il principio di esclusività del rapporto di lavoro, in base al quale il dipendente è tenuto a dedicare la propria attività lavorativa in via principale alla Pubblica Amministrazione. Per questa ragione, il dipendente pubblico a tempo pieno non può aprire una partita IVA e svolgere liberamente un’attività autonoma parallela. 

Fa eccezione il rapporto di lavoro part-time o inferiore al 50% del tempo pieno. In questo caso l’attività autonoma è concessa, ma va rispettato ovviamente la soglia di reddito massimo fissata a 35.000 euro. Anche quando l’attività autonoma è ammessa, restano comunque limiti molto precisi. L’attività deve essere:

  • occasionale e non prevalente;
  • svolta fuori dall’orario di servizio;
  • non deve interferire con i compiti istituzionali del dipendente pubblico.

Infine, va sottolineato un ulteriore aspetto: l’apertura della partiva Iva, quando consentita, deve essere autorizzata dall’amministrazione di appartenenza. La richiesta va presentata in modo dettagliato all’ufficio competente e l’amministrazione verifica che non vi siano conflitti con l’interesse pubblico, con il principio di esclusività e con il regolare svolgimento del servizio.

Regime forfettario e lavoro dipendente nei contratti misti

Il rapporto tra regime forfettario e lavoro dipendente interessa anche i cosiddetti contratti misti. Che cosa sono?

Si tratta di una formula che consente di affiancare un rapporto di lavoro subordinato a un’attività libero-professionale svolta anche nei confronti dello stesso datore di lavoro, senza far scattare automaticamente la causa ostativa legata alla prevalenza. 

I contratti misti introducono una deroga alla regola generale, che però riguarda una platea molto circoscritta. Infatti, ne possono usufruire solo le persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che svolgono attività libero-professionale e, contemporaneamente, hanno con lo stesso soggetto un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato

L’orario del part-time deve essere compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato. Inoltre, il datore di lavoro nei cui confronti viene svolta anche l’attività professionale deve avere più di 250 dipendenti.

Affinché la deroga operi davvero, il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato dagli organi competenti previsti dalla normativa. Questo passaggio serve a verificare che non ci si trovi davanti a una semplice trasformazione formale del lavoro dipendente in lavoro autonomo, ma a due rapporti realmente distinti e legittimi. 

Inoltre, l’attività autonoma e quella subordinata non devono sovrapporsi per oggetto, modalità di esecuzione, orario o giornate di lavoro. In altre parole, il professionista non può svolgere come libero professionista le stesse mansioni che già esegue come dipendente.

Per chiarire ogni dubbio sulla convivenza tra regime forfettario e lavoro dipendente affidati all’esperienza di un professionista. Mi chiamo Laura Oppo e offro consulenze fiscali a professionisti e privati: contattami e scopri tutti i miei servizi!